Partecipa a Blog Cagliari Calcio 1920

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Associazioni Sportive Dilettantistiche e il regime fiscale agevolato

Condividi su:

La Legge 398/91, insieme alle successive modifiche, ha stabilito che tutte le associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro potessero beneficiare di un regime fiscale particolare. In seguito è stato esteso questo beneficio non solo alle ASD, ma anche a tutte le organizzazioni no profit (culturali, sociali, di ricostruzione storica etc) per favorire la libera riunione e partecipazione dei cittadini ad azioni e interesse di carattere generale. Una precisazione: enti come quelli religiosi, comitati e fondazioni ad esempio, se pure facenti parte del mondo del no profit, non possono attivare il regime agevolato.

Condizioni

Il requisito necessario per accedere a tali agevolazioni è quello di non aver superato nel periodo d’imposta precedente (che coincida o meno con l’anno solare poco importa) la somma di 250.000 euro in proventi di natura commerciale. Se la vostra ASD è di nuova costituzione, poco importa: dovete rapportare il limite di 250.000 euro per i giorni che vanno dalla fondazione al termine del periodo d’imposta, se gli incassi saranno inferiori a tale proporzione, allora nessun problema!

Bisogna fare a questo punto una distinzione tra incassi di natura commerciale e quelli di natura istituzionale, perché dovete sapere che non tutte le entrate della vostra associazione sono da conteggiare nel raggiungimento dei 250.000 euro. La distinzione principale è che le entrate commerciali sono soggette al pagamento dei tributi mentre quelle istituzionali sono esentasse. A volte si pensa che tutti i guadagni di attività citate all’interno dello Statuto (documento che stabilisce le regole a cui tanto l’associazione quanto i soci stessi devono obbedire) siano automaticamente di natura istituzionale, ma può non essere così: bisogna aver presente quella che è la classificazione del Fisco, non quella dell’organizzazione.

Le quote associative, le donazioni e gli incassi per le raccolte di fondi sono sempre entrate di tipo istituzionale. I proventi della cessione di beni e servizi quasi sempre sono di natura commerciale. Ovviamente non è un discorso così netto, perché ciò che vale per un’associazione può non interessare un’altra. Un esempio? La vendita di beni nuovi è istituzionale per le ONG e le ONLUS indipendentemente dal valore, per le altre è un guadagno della stessa tipologia solo se non supera un costo al pubblico di 50,00 euro.

L’aderenza al regime forfettario è valida per cinque anni, ma può accadere che la soglia dei 250.000 euro sia raggiunta prima di quel termine. Allora che fare? il regime agevolato decade immediatamente e dal mese successivo al raggiungimento del limite verrà applicato il sistema tributario ordinario (tanto per gli incassi, quanto per la tassazione).

Obblighi e agevolazioni

Grazie al regime fiscale agevolato, le no profit come la vostra ASD sono esonerate da tutta una serie di obblighi, anche se permangono alcuni dei vincoli tipici del sistema ordinario. Di seguito troverete alcuni esempi al riguardo.

Decade il dovere di emettere fatture, ricevute e scontrini fiscali a fronte dei compensi ricevuti, ma permane quello di conservare e numerare progressivamente questa tipologia di documentazione, qualora emessa.

Non c’è più l’obbligo di compilare le scritture contabili (ad esempio i registri IVA e le scritture ausiliarie), l’inventario e il bilancio. Bisogna comunque continuare a redigere ed approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario (una specie di “estratto conto”, necessariamente molto dettagliato, dove compaiono voce per voce tutte le entrate e tutte le uscite dell’associazione). Fortunatamente, a questo proposito, molte sono le soluzioni in commercio per facilitare la gestione della contabilità per le no profit: ad esempio Soldo propone una piattaforma multi-funzione nella quale, oltre a garantire un mezzo di pagamento molto pratico e semplice da usare, c’è la possibilità di registrare tutti i movimenti effettuati con i relativi giustificativi (velocizzando poi le procedure per la redazione del rendiconto).

Ovviamente permane l’obbligo della dichiarazione dei redditi per la vostra ASD (attraverso il modello UNICO o 770), però tanto il reddito imponibile (quello su cui si andranno a pagare le tasse) quanto l’IVA sono conteggiati in maniera forfettaria.

Questo articolo vuole fornire solo un quadro generale sull’argomento (molto altro ci sarebbe ancora da dire), ma se avete dubbi, curiosità e richieste non esitate a rivolgervi al vostro commercialista di fiducia: è meglio una domanda in più, piuttosto che rischiare sanzioni o inutili esborsi di denaro!

Condividi su:

Seguici su Facebook